Il Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea è disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e succ. mod. e int. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” che all’art. 6, dopo aver disposto che il Ruolo è istituito presso le Camere di Commercio, demanda alla competenza regionale la materiale istituzione, disponendo al 4^ comma dello stesso articolo che “Il ruolo è istituito dalle regioni …. le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.”
La Regione Calabria non si è avvalsa della prerogativa di emanare una propria legge a riguardo, di fatto rinviando alla legge quadro nazionale e provvedendo con delibera della Giunta n. 113 del 29 marzo 2018 alla “Istituzione della commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21)”.
In difetto di normazione regionale in materia e stante l’istituzione della Commissione per l’accertamento dei requisiti di iscrizione nel ruolo dei conducenti da parte della Regione Calabria, la Camera di Commercio di Crotone, in forza dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e succ. mod. e int. che conferiscono all’Ente i necessari poteri, ha adottato un proprio Regolamento istitutivo del Ruolo previsto dall’art. 6 della legge quadro, uniformandosi alla normativa nazionale, dettata in materia.
Nel Ruolo dei Conducenti devono iscriversi coloro che intendono svolgere un servizio di trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, effettuato a richiesta del o dei trasportati in modo non continuativo o periodico e su itinerari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 21/1992:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
L'iscrizione nel Ruolo ha natura abilitante e costitutiva:
- costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
- è necessaria per prestare attività di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa autorizzata a tale servizio o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
Modalità e requisiti d’iscrizione sono disciplinati nel Regolamento adottato dal Consiglio della Camera di Commercio con delibera n. 6 del 06 Novembre 2018.
Spese per l’iscrizione:
- Diritti di segreteria: euro 31,00 da versare tramite PagoPa;
- Imposta di bollo per la domanda di iscrizione: euro 16,00
- Tassa di concessione governativa Euro 168,00 da versarsi su c/ c postale n. 8003 intestato all’ Agenzia dell’ Entrate
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21
- Delibera della Giunta Regione Calabria n.113 del 29 Marzo 2018
- Regolamento del Consiglio Camerale n. 6 del 06.11.2018
MODULISTICA: